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PROPOSTA DI LEGGE SULL'EQUO COMPENSO

Proposte
Proposta di disegno di legge. Equo compenso 2
Visto che
- Le liberalizzazioni delle tariffe professionali hanno generato una concorrenza oltre ogni limite di ragionevolezza e di prudenza; hanno instaurato una competizione esasperata e malata, basata essenzialmente sulle mere leggi di “mercato” (legge immorale del più forte) che ammettono ed incoraggiano lo sfruttamento estremo dei lavoratori; oltrepassando qualunque criterio etico e morale;
- i potenziali rischi derivanti da prestazioni svolte in regime di liberalizzazioni del prezzo riguardano non solo la committenza ma l’intera sfera sociale;
- è necessario tutelare la qualità, la sicurezza e l’eccellenza delle prestazioni intellettuali;
- è indispensabile evitare che i professionisti siano indotti - in un contesto come quello del mercato italiano, caratterizzato dalla presenza di un numero di professionisti del settore tecnico estremamente elevato (i soli architetti italiani sono 1/3 degli architetti di tutta Europa!) - ad un’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio conseguente di un peggioramento della qualità dei servizi forniti;
-vista la difficoltà che i «clienti-consumatori» incontrano nel valutare la qualità e il costo dei servizi specialistici forniti dai professionisti, e in presenza di un’asimmetria informativa tra loro e i prestatori d’opera intellettuale;
- al fine di evitare l’evasione fiscale dovuta alla indeterminabilità dei compensi dei professionisti e quindi la ridotta fatturazione, onde possedere uno strumento certo di accertamento tributario;
- considerato che per logica costituzionale e giuridica devono esistere necessariamente, soprattutto nel lavoro privato, delle Soglie di Anomalia di Tariffa, oltre le quali la prestazione:
a) lede la dignità del lavoratore;
b) lede la dignità di categoria professionale;
c) contravviene i disposti del codice civile art.2233;
d) contravviene l’art. 36 della costituzione italiana;
e) possa configurarsi come sfruttamento del lavoratore (“manovalanza intellettuale”) art. 603 bis codice penale;
f)  contravviene i disposti dei Nuovi Codici Deontologici depositati presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
g) assume alta probabilità che sia errata, insufficiente od inidonea ad assicurare il rispetto della complessa normativa di settore (normativa di sicurezza, statica, urbanistica, termica, fiscale, etc.), dunque dannosa e pericolosa per la committenza e ancor di più per la collettività;
h) sia da considerare plausibilmente illecita. – ciò sulla scorta di considerazioni logico - deduttive analoghe a quelle che individuano l’"incauto acquisto" di cui l’art. 712 del cp –
 
si formula la seguente proposta di legge:
 
Art.1
Per effetto della presente sono abrogati l’art 2 della Legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 204 nonché l’art.l’art.9 comma della legge 24 marzo 2012, n. 27. Si considerano abrogati tutti gli articoli che fanno richiamo o che sono influenzati o in contrasto con l’abrogazione di cui all’art. 1 della presente legge.
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Art.2
Il compenso minimo dei professionisti iscritti agli albi o collegi nei rapporti professionali con qualsivoglia tipologia di committenza, sia privata che pubblica, è soggetto al rispetto dell’equo compenso, determinato secondo il DM 17/06/2016, ed è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo. È possibile derogare gli obblighi di cui alla presente legge solo per i parenti del professionista fino al 3° grado e per le prestazioni che il professionista svolge per sé stesso.
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Art.3
Il professionista calcola l’equo compenso o compenso minimo attraverso un software approvato dall’Ordine e basato sui parametri contenuti nel DM 17/06/2016; il software rilascia una stampa di convalida e di avvenuta congruità tra tariffa applicata ed equo compenso. La convalida viene trasmessa all’Ordine per la registrazione. Il professionista è obbligato ad allegare la stampa del compenso minimo al contratto professionale stipulato con il cliente.
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Art. 4
Il committente che utilizza una prestazione fornita da un professionista senza l’allegazione del calcolo di congruità all’equo compenso così come prodotto dal software di controllo ed approvazione fornito dagli Ordini professionali, in caso di incongruità al ribasso superiore al 20%
a)     è condannato a pagare la differenza incrementata degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 9.11.2012 n. 192;
b)    perde il diritto a qualsiasi agevolazione o detrazione fiscale
c)     corrisponde all’Agenzia delle Entrate le somme indebitamente detratte comprese di interessi legali oltre ad una mora pari al 20% della somma ingiustamente detratta.
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Art. 5
In ogni caso il mancato rispetto dell’equo compenso minimo in fattura e/o nel disciplinare di incarico rende la prestazione professionale legalmente inefficace e nullo il contratto tra le parti.
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Art 6
Il beneficiario del titolo abilitativo ove avesse necessità di sostituire il professionista con altro, nella comunicazione all’Ente deve, dovrà trasmettere anche la fattura professionale quietanzata del professionista sostituito a dimostrazione del saldo delle attività svolte.
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Art. 7
Gli Enti deputati all'approvazione, deposito delle pratiche a firma dei professionisti abilitati, controllano, tra le altre documentazioni obbligatorie, la presenza della dichiarazione di avvenuto pagamento al professionista con riferimento alla fattura o fatture quietanzata/e che attesti il pagamento della prestazione con importo pari all'equo compenso minimo, verificano altresì la presenza della stampa di congruità all'equo compenso prodotta attraverso il software concordato con l'Ordine professionale, in mancanza respingono l'istruttoria fino alla successiva integrazione della stessa.
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ART. 8
La comunicazione di fine lavori o la segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, relative ai titoli abilitativi, sono trasmesse unitamente alla dichiarazione di avvenuto pagamento in cui siano evidenziati i riferimenti alle fatture quietanzate a dimostrazione dell’avvenuto compenso di tutte le prestazioni professionali successive e pattuite nel contratto, svolte in favore del soggetto richiedente il titolo abilitativo.
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Art. 9
Entro giorni 20 dalla richiesta di integrazione, ove il professionista non integri la documentazione, fornendo la stampa di congruità all'equo compenso prodotta attraverso il software, l'Ente pubblico segnala la carenza all'Agenzia delle Entrate e all'Ordine professionale di competenza che emettono nei confronti del professionista sanzioni amministrative, tributarie e deontologiche, come previste dalla normativa vigente. Per il calcolo della sanzione tributaria viene considerata evasione fiscale la differenza tra l’importo determinabile secondo il DM 17 giugno 2016 calcolato secondo software approvato dall’Ordine e quello autonomamente determinato in violazione dell’equo compenso.
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Art. 10
Dalla presente legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
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Data
28/10/2019
 
In attesa di riscontro
porgiamo i nostri più cordiali saluti
Federazione Nazionale
Architetti ed Ingegneri
Liberi Professionisti
FNAILP
Il presidente
Pasquale Giugliano 
 
 
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