Proposta di disegno di legge. Equo
compenso 2
Visto che
- Le liberalizzazioni delle tariffe professionali
hanno generato una concorrenza oltre ogni limite di ragionevolezza e di
prudenza; hanno instaurato una competizione esasperata e malata, basata
essenzialmente sulle mere leggi di “mercato” (legge immorale del più forte) che
ammettono ed incoraggiano lo sfruttamento estremo dei lavoratori; oltrepassando
qualunque criterio etico e morale;
- i potenziali rischi derivanti da prestazioni svolte
in regime di liberalizzazioni del prezzo riguardano non solo la committenza ma
l’intera sfera sociale;
- è necessario tutelare la qualità, la sicurezza e
l’eccellenza delle prestazioni intellettuali;
- è indispensabile evitare che i professionisti siano
indotti - in un contesto come quello del mercato italiano, caratterizzato dalla
presenza di un numero di professionisti del settore tecnico estremamente
elevato (i soli architetti italiani sono 1/3 degli architetti di tutta Europa!)
- ad un’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio conseguente di un
peggioramento della qualità dei servizi forniti;
-vista la difficoltà che i «clienti-consumatori»
incontrano nel valutare la qualità e il costo dei servizi specialistici forniti
dai professionisti, e in presenza di un’asimmetria informativa tra loro e i
prestatori d’opera intellettuale;
- al fine di
evitare l’evasione fiscale dovuta alla indeterminabilità dei compensi dei professionisti
e quindi la ridotta fatturazione, onde possedere uno strumento certo di
accertamento tributario;
-
considerato che per logica costituzionale e giuridica devono esistere
necessariamente, soprattutto nel lavoro privato, delle Soglie di Anomalia di
Tariffa, oltre le quali la prestazione:
a) lede la dignità del lavoratore;
b) lede la dignità di categoria professionale;
c) contravviene i disposti del codice civile art.2233;
d) contravviene l’art. 36 della costituzione italiana;
e) possa configurarsi come sfruttamento del lavoratore
(“manovalanza intellettuale”) art. 603 bis codice penale;
f) contravviene
i disposti dei Nuovi Codici Deontologici depositati presso il Ministero di
Grazia e Giustizia;
g) assume alta probabilità che sia errata,
insufficiente od inidonea ad assicurare il rispetto della complessa normativa
di settore (normativa di sicurezza, statica, urbanistica, termica, fiscale,
etc.), dunque dannosa e pericolosa per la committenza e ancor di più per la
collettività;
h) sia da considerare plausibilmente illecita. – ciò
sulla scorta di considerazioni logico - deduttive analoghe a quelle che
individuano l’"incauto acquisto" di cui l’art. 712 del cp –
si formula la seguente proposta di legge:
Art.1
Per effetto della presente sono
abrogati l’art 2
della Legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del D.L. 4
luglio 2006, n. 204 nonché l’art.l’art.9 comma della legge 24 marzo 2012, n.
27. Si considerano abrogati tutti gli articoli che fanno richiamo o che sono
influenzati o in contrasto con l’abrogazione di cui all’art. 1 della presente
legge.
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Art.2
Il compenso minimo dei
professionisti iscritti agli albi o collegi nei rapporti professionali con
qualsivoglia tipologia di committenza, sia privata che pubblica, è soggetto al
rispetto dell’equo compenso, determinato secondo il DM 17/06/2016, ed è disciplinato
dalle disposizioni del presente articolo. È possibile derogare gli obblighi di
cui alla presente legge solo per i parenti del professionista fino al 3° grado
e per le prestazioni che il professionista svolge per sé stesso.
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Art.3
Il professionista calcola l’equo
compenso o compenso minimo attraverso un software approvato dall’Ordine e
basato sui parametri contenuti nel DM 17/06/2016; il software rilascia una
stampa di convalida e di avvenuta congruità tra tariffa applicata ed equo
compenso. La convalida viene trasmessa all’Ordine per la registrazione. Il
professionista è obbligato ad allegare la stampa del compenso minimo al
contratto professionale stipulato con il cliente.
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Art. 4
Il committente che utilizza una
prestazione fornita da un professionista senza l’allegazione del calcolo di
congruità all’equo compenso così come prodotto dal software di controllo ed
approvazione fornito dagli Ordini professionali, in caso di incongruità al ribasso
superiore al 20%
a)
è condannato a pagare la differenza incrementata degli
interessi moratori previsti dal D.Lgs. 9.11.2012 n. 192;
b)
perde il diritto a qualsiasi agevolazione o detrazione
fiscale
c)
corrisponde all’Agenzia delle Entrate le somme
indebitamente detratte comprese di interessi legali oltre ad una mora pari al
20% della somma ingiustamente detratta.
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Art. 5
In ogni caso il mancato rispetto
dell’equo compenso minimo in fattura e/o nel disciplinare di incarico rende la prestazione
professionale legalmente inefficace e nullo il contratto tra le parti.
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Art 6
Il beneficiario del titolo
abilitativo ove avesse necessità di sostituire il professionista con altro,
nella comunicazione all’Ente deve, dovrà trasmettere anche la fattura
professionale quietanzata del professionista sostituito a dimostrazione del
saldo delle attività svolte.
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Art. 7
Gli Enti deputati all'approvazione,
deposito delle pratiche a firma dei professionisti abilitati, controllano, tra
le altre documentazioni obbligatorie, la presenza della dichiarazione di
avvenuto pagamento al professionista con riferimento alla fattura o fatture
quietanzata/e che attesti il pagamento della prestazione con importo pari
all'equo compenso minimo, verificano altresì la presenza della stampa di
congruità all'equo compenso prodotta attraverso il software concordato con
l'Ordine professionale, in mancanza respingono l'istruttoria fino alla
successiva integrazione della stessa.
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ART. 8
La comunicazione di fine lavori o la
segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001,
relative ai titoli abilitativi, sono trasmesse unitamente alla dichiarazione di
avvenuto pagamento in cui siano evidenziati i riferimenti alle fatture
quietanzate a dimostrazione dell’avvenuto compenso di tutte le prestazioni
professionali successive e pattuite nel contratto, svolte in favore del
soggetto richiedente il titolo abilitativo.
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Art. 9
Entro giorni 20 dalla richiesta di
integrazione, ove il professionista non integri la documentazione, fornendo la
stampa di congruità all'equo compenso prodotta attraverso il software, l'Ente
pubblico segnala la carenza all'Agenzia delle Entrate e all'Ordine
professionale di competenza che emettono nei confronti del professionista
sanzioni amministrative, tributarie e deontologiche, come previste dalla
normativa vigente. Per il calcolo della sanzione tributaria viene
considerata evasione fiscale la differenza tra l’importo determinabile secondo
il DM 17 giugno 2016 calcolato secondo software approvato dall’Ordine e quello
autonomamente determinato in violazione dell’equo compenso.
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Art. 10
Dalla
presente legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
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Data
28/10/2019
In attesa di riscontro
porgiamo i nostri più cordiali
saluti
Federazione Nazionale
Architetti ed Ingegneri
Liberi Professionisti
FNAILP
Il presidente
Pasquale Giugliano