Metodo fnailp - Federazione Nazionale Architetti Ingegneri Liberi Professionisti FNAILP

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Metodo fnailp

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METODO F.N.A.I.L.P.
METODO PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ, MORALITA’ E LEGALITA’ 
DEL PROCESSO DI AFFIDAMENTO E CONCLUSIONE 
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI


INTRODUZIONE

La recente riforma della professione, scritta con chiari paraocchi ideologici, le liberalizzazioni tout court del mondo delle professioni intellettuali, e la mancanza di una regolamentazione generale della categoria, lasciano un pericoloso vuoto, e creano i presupposti di un imbarbarimento e di un decadimento morale dei professionisti.
E’ inaccettabile che gli stessi svolgano il loro ruolo in maniera disomogenea, frammentata, ledendo spesso i diritti e l’immagine professionale e morale dei colleghi, e contribuendo ad instaurare un clima di deregolamentazione generale che disorienta e falsa l’informativa e le aspettative dei clienti/committenti.
L'osservanza delle regole deontologiche e morali racchiuse nel presente regolamento, chiamato METODO FNAILP cercano di disciplinare e dare una regolamentazione alla professione intellettuale tecnica di ingegnere e di architetto. E’ prevista e suggerita l’applicazione del seguente metodo anche per le categorie tecniche che abbiano il solo diploma ma che lavorino come figure sussidiarie agli architetti e degli ingegneri e che fossero comunque iscritti ad un collegio professionale tecnico.

Così come una azienda virtuaosa ha un sistema di gestione della qualità adeguata ai propri prodotti e processi vedi per esempio le ISO 9001, così i professionisti virtuosi e cosapevoli devono possedere uno strumento che renda attendibile e serio il processo di elaborazione degli incarichi professionali.
  
                Si tratta di un procedimento lavorativo standardizzato utile alla razionalizzazione e all’ottimizzazione di tutto l’iter : dal primo approccio con il cliente, alla progettazione delle opere, alla direzione dei lavori fino al collaudo ammnistrativo finale.
                L’obiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del METODO FNAILP, è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l’intera Categoria.

                Le direttive a seguire individuano il corretto e morale svolgimento della professione intellettuale tecnica, ciò nel rispetto dei regolamenti deontologici di categoria e nel profondo rispetto e tutela della committenza.
                Gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti esercitano un’attività che ha per oggetto la prestazione d’opera intellettuale, disciplinata dal Codice Civile per la quale è necessaria l’iscrizione ad un ordine professionale.
Le prestazioni intellettuali tecniche svolte dagli architetti e dagli ingegneri sono regolate da leggi di stato, leggi regionali, regolamenti locali etc. dunque si esplicano e si articolano nel novero di un iter inderogabile,  tassativo.
Gli architetti ed ingegneri liberi professionisti svolgono un ruolo d’interesse pubblico e collettivo, e nell’abito delle loro prestazioni assumono ruolo di “pubblici ufficiali” in quanto garanti di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi, e certificativi. La Cassazione ha ribadito che la qualifica di “pubblico ufficiale” vada quindi riconosciuta non solo ai dipendenti della pubblica amministrazione ma anche a chi possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro, ma che disciplinino norme di diritto pubblico.
 
 
 
                Incontro con la committenza e definizione delle premesse

E’ preferibile svolgere il primo incontro presso lo studio del professionista e concordare poi un appuntamento per eventuali sopraluoghi sul sito oggetto delle prestazioni professionali. Questo accorgimento è necessario per trasferire alla fattispecie della prestazione e conferire al professionista l'autorevolezza necessaria per gestire processi che di trasformazione del territorio e dell'edilizia che s'impattano con norme rigorose e nello stesso tempo di non semplice applicaizone ed spesso interpretazione.

                Il professionista informa che le prestazioni che dovrà svolgere sono annoverate in un “mansionario prestazionale genarle” nel quale sono descritte tutte le azioni, mansioni, atti, sub prestazioni che il professionista dovrà necessariamente svolgere per adempiere a termini di legge al suo mandato professionale.

                Si dovrà evidenziare alla committenza che l’onorario della prestazione, come previsto dalla legislazione vigente, è sempre proporzionale al valore e all’importanza delle opere da realizzare e si dovrà quindi esporre il proprio metodo per il calcolo della tariffa professionale. 

E’ da evidenziare dunque che nessuna prestazione è uguale ad un'altra e che l’opera professionale non è mai pedissequamente clonabile o standardizzabile per cui non lo sono nemmeno i costi e i compensi.

Il professionista spiega al cliente che la prestazione non consiste in alcuna “domanda”, o "domandina" ma v’è sempre un progetto grafico o non grafico(descrittivo) che verrà veicolato e trasmesso agli enti competenti attraverso la domanda, per cui non ha senso parlare del prezzo di una CIL, CILA, SCIA, DIA, Permesso di Costruire etc. ma si parla sempre di costo di un servizio intellettuale, che dipende dal valore e dal costo dell’opera e che prevede responsabilità penali e civili; pertanto è bene chiarire che la modulistica è solo la fase finale della elaborazione del professionista e che quindi la domanda di trasmisisone rappresenta quindi l'ultima tra le incombenze, l'unica parte che può essere ritenuta  standardizzabile. 

                Il professionista rende noto al committente che svolgerà il suo in incarico in totale assenza  di conflitto di interessi con l’impresa e con eventuali fornitori di materiali edili, e che in alcun modo il professionista è coinvolto nell’organico dell’impresa che svolgerà le lavorazioni ne tanto meno ne è titolare.

E' chiaro infatti che il professionista deve evitare situazione in cui si ponga come controllore assunto a busta paga del controllato (impresa affidataria dell'appalto).

                Il professionista ascolta le intensioni della committenza, chiede di conoscere il budget che ha a disposizione affinché nella fase progettuale preliminare ci possa regolare ed uniformare allo stesso, e così da adottare soluzioni tecniche compatibili con l’intensione o le possibilità di spesa.
Dopo aver ascoltato e magari segnato i punti che la committenza intende sviluppare, anche con l’ausilio di schizzi grafici, il professionista illustra a grandi linee le modalità, le possibilità e i limiti burocratici amministrativi, urbanistici, tecnici e tecnologici del progetto.
Il professionista sottopone alla committenza il “disciplinare d’incarico professionale”, obbligatorio esponendolo e chiarendone i significati in tutte le sue parti.
Il professionista ribadisce con particolare enfasi le parti essenziali scritte nel disciplinare di incarico professionale. Tra quelle su cui calcare l’accento è la parte relativa alle responsabilità del professionista, si deve ribadire che nessuna responsabilità può essere contestata o posta a carico dei professionisti sia in qualità di progettisti che di direttori dei lavori, qualora, nonostante l’idoneità dell’operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza, o gravi colpe o gravi imperizie allo stesso imputabili, il risultato della prestazione non sia conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto dell’incarico.
Facendo uso del “mansionario prestazionale” il professionista estrapola ed inserisce nel disciplinare di incarico professionale tutte le azioni/mansioni sotto prestazioni obbligatoriamente necessarie per svolgere la “prestazione madre” e poi si inserisce le prestazioni accessorie non obbligatorie eventualmente ma richieste dal cliente. (come viste rendering interne e de esterne, suppletivi calcoli per individuare/progettare la qualità termo igrometrica degli ambienti, suppletivi calcoli acustici, suppletivi controlli normativi in genere, progetto arredo, etc.)
Ad ogni azione/mansione/asseverazione/sotto prestazione/verifica etc. si attribuisce un coefficiente moltiplicativo (che il professionista proporrà a formare il tariffario del proprio studio)
In nessun caso il professionista dovrà parlar male o denigrare un suo collega al fine di accaparrarsi la commessa lavorativa e in nessun caso il professionista dovrà giudicare l’operato di un collega senza previamente averlo contattato e in un leale trasparente dibattito in contraddittorio.
Giacché le prestazioni svolte dai professionisti dell’area tecnica sono sempre di interesse collettivo e non riguardano meramente il committente, il professionista in nessun modo deve accaparrarsi la commessa facendo leva sul prezzo, ma solo puntando sulle qualità, sulle attrezzature possedute, e sulla serietà e bontà delle proprie prestazioni, mai paragonandole quelle di altri.

Il professonista alla firma del contratto ottine generalmente un anticipo a titolo di acconto e rimborso spese che si cosgilia non debba mai essere inferiore al 30% dell'ammontare della prestazione.

Nel caso in cui il cliente voglia saltare questo passaggio indispensabile, sappiate che si tratta di un cattivo cliente e che molto probabilmente è intensionato a cagionarvi problemi, sia nei pagamenti sia durante l'andameno dei lavori. In tal caso gentilmente lo si accompagna alla porta.
 
La fase progettuale

                Il professionista stabilirà determinati incontri tesi ad assentire gli step progettuali di avanzamento, così da non rendere vano l’iter lavorativo e soprattutto da rendere compatibile il progetto con le volontà, con le possibilità economiche e con le aspettative estetiche architettoniche e funzionali della clientela.
                Fase preliminare: Appena terminato l’iter il committente sottoscriverà in una relazione accompagnatoria alle relazioni  progettuali, che il progetto è di suo completo gradimento e lo soddisfa pienamente da tutti i punti di vista.
                Appena terminato il progetto di massima o preliminare il progettista inizierà a dar vita al progetto definitivo incontrando nuovamente il committente per eventuali ulteriori scelte più approfondite.
                Terminata anche questa fase con la nuova sottoscrizione del progetto, il progettista si appresterà a redigere il progetto esecutivo.
Prima della consegna del progetto esecutivo agli enti competenti il professionisti si accerta che sia di completo gradimento del committente e lo fa sottoscrivere nella documentazione da protocollare.

Direzione dei lavori

Il professionista avverte sul ruolo, le incombenze e i confini di responsabilità del direttore dei lavori che sono meramente quelli così come contrattualizzati nel disciplinare di incarico.
In nessun modo è responsabile degli errori commessi dall’impresa o dai singoli operai, ne tanto meno della scandente lavorazione delle finiture etc. E’ responsabile invece, in proporzione al valore della sua parcella, insieme al committente e all’impresa, della corrispondenza tra progetto assentito e opere realizzate, sia sul profilo urbanistico/edilizio che su quello strutturale e termico ed acustico e impiantistico.
Si stabilisce contrattualmente ed esattamente il numero di visite previste in cantiere oltre il quale è prevista una integrazione sulla parcella.
Il numero di visite deve comunque essere tale da garantire il rispetto del progetto approvato.
Si stabilisce che il professionista qualora durante una delle visite previste si accorgesse che una parte del progetto non è stata rispettata, questi ha obbligo di assumere piena autonomia, a spese della committenza e dell’impresa, di disporre le lavorazioni tali da renderete conformi le lavorazioni al progetto.
Nel caso invece la difformità sia compatibile con le leggi e le norme locali rientri e quindi rientri nella possibilità della richiesta di sanatoria in accertamento di conformità, il professionista dispone il fermo dei lavori e chiede variante in sanatoria a spese suppletive del committente, sia per gli oneri e sanzioni da versare all’ente competente, sia per la parcella da corrispondere al professionista per la redazione del nuovo progetto in sanatoria. In tal caso la parcella verrà calcolata secondo la stessa metodologia di calcolo utilizzata per l’incarico principale.
 
 
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