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Mansionario APE

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MANSIONARIO/AZIONARIO E RELATIVO TEMPARIO
per la redazione corretta
 dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) D.L. 63/2013
 
 
Visto il protocollo di Kyoto riguardante il riscaldamento globale, sottoscritto nella città giapponese l'11 dicembre 1997 da più di 180 Paesi, che sancisse l’obbligo di operare una riduzione delle emissioni di elementi di inquinamento (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero metano, ossido di azoto idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed escludono di zolfo);
Premesso che l'atmosfera terrestre contiene 3 milioni di megatonnellate (Mt) di CO2, e che il protocollo prevede che i Paesi industrializzati riducano del 5% le proprie emissioni di questo gas;
Visto che per conseguire tali obbiettivi i paesi  sono tenuti a realizzare attraverso le prestazioni professionali dei professionisti del ramo tecnico (architetti ed ingegneri)  un sistema nazionale di monitoraggio delle emissioni ed assorbimenti di gas ad effetto serra (l’ “Inventario Nazionale delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra”) da aggiornare annualmente, insieme alla definizione delle misure per la riduzione delle emissioni stesse;
Vista la legislazione termica vigente; Dlgs 192/2005, D.Lgs. 311/06; il D.M. 26/6/09,    L. 99/09, il D.Lgs. 56/2010;
Vista l’importanza della materia che riguarda necessariamente gli interessi pubblici e collettivi : la  promozione  dell'uso  razionale  dell'energia   anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a recepire la direttiva 2010/31/UE ad evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea
al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
    b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
    c) sostenere la diversificazione energetica;
    d)  promuovere   la   competitività   dell'industria   nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
    e)  coniugare  le  opportunità  offerte   dagli   obiettivi   di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione;
    f) conseguire gli obiettivi nazionali  in  materia  energetica  e ambientale;
visto che i calcoli termici applicati agli edifici per conseguire gli importanti risultati di cui sopra, vengono svolti necessariamente dai professionisti del ramo tecnico che hanno studiato presso le università esami quali fisica tecnica ed impianti o similare ed esami compatibili con la comprensione del sistema edificio e dunque che sono abilitati alla progettazione di edifici;
considerato che La principale causa della mancata riduzione di consumo energetico in Europa è rappresentata dalla scarsa efficienza energetica edilizia, responsabile del 40% del consumo energetico e del 25% delle emissioni di CO2;
ATTESA la delicatezza e la rilevanza sul piano mondiale degli elaborati che i professionisti sono tenuti a redigere in nome e per conto della collettività NAZIONALE e MONDIALE;
SI DIFFONDE IL SEGUENTE TEMPARIO e MANSIONARIO/AZIONARIO quale indispensabile strumento di verifica e di calibrazione delle prestazioni/azioni/mansioni/asseverazioni/responsabilità che il professionista assume nell’espletamento degli attestati di prestazione energetica (APE) e del relativo tempo necessario  a svolgere con esattezza la procedura richiesta dalla legislazione nazionale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANSIONARIO/AZIONARIO E RELATIVO TEMPARIO
per la redazione corretta  dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) D.L. 63/2013
Descrizione delle prestazioni e della documentazione da produrre.
Nella prestazione sono da intendersi sempre ed integralmente le seguenti mansioni/attività:
EDIFICI ESISTENTI :
ART.1
PRIMA FASE
-              Sopralluogo;
-              Rilievo geometrico dell’esistente, e successiva elaborazione cad, con disposizione in base al nord,  verifica di rispondenza del costruito con il catastale o progetto approvato;
-              Documentazione fotografica comprovante il sopralluogo compreso impianti e serramenti esterni;
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T. da 3h a 6h (in proporzione all’estensione dell’edificio/difficoltà incontrate)
ART.2
SECONDA FASE
-              Presa visione, consultazione e verifica, ai fini delle asseverazioni, di tutta la documentazione dell’edificio: documenti catastali, estremi della concessione edilizia o permesso di costruire, atto notarile che attesta la proprietà, nominativi del Progettista, Direttore dei Lavori, Costruttore, elaborati grafici (Piante, Sezioni, Prospetti), documentazione progettuale energetica ex D.Lgs. 192/05 oppure Legge10/91-Relazione tecnica(art.28), Planimetrie, Stratigrafie pareti/solai- ; Documentazione relativa a interventi di Ristrutturazione effettuati negli anni; Libretto di caldaia (se imp. Autonomo) o Libretto di centrale (se imp. Centralizzato), Verbale prova fumi; Dati sui materiali isolanti usati eventualmente ci fossero : Marcature CE, Bolle di consegna, dichiarazioni di conformità DM 2/4/98; eventualmente presenti : Dati sugli infissi/finestre usati : Dichiarazioni Um produttore/fornitore (DM 2/4/98), Dich. di corretta posa; Progetto Impianto di riscaldamento, eventualmente ci fosse : Progetto Impianto di raffrescamento e/o Progetto impianto energia rinnovabile; Tabella millesimale con quota di proprietà (se imp. Centralizzato);
-              Raccolta informazioni sulle stratigrafie di tutte le strutture opache (pareti, pavimenti, solette, coperture, divisori, etc…) oppure rilievo materico dell’edificio mediante prove in situ o l’utilizzo di apposita strumentazione, verifica e calcolo ponti termici della struttura etc.; verifica Isolamento solaio su terra; verifica Isolamento primo solaio cantina; verifica Isolamento solaio sottotetto;
-              Raccolta informazioni sulle strutture trasparenti su eventuali schede tecniche e verifica congruità con l’esistente con oppure rilevo geometrico e materico degli infissi (dimensioni totali, dimensioni vetri, spessore materiale e tipo di telaio, classe di permeabilità all’aria, verifica tipologia vetri, eventuale tipo di intercapedine aria/gas inerte, calcolo trasmittanza lineica dei distanziatori, etc. ), verifica eventuali cassonetti e calcolo della loro trasmittanza; verifica e attribuzioni coefficienti schermature solari esterne:
-              Acquisizione del libretto d’impianto o di centrale termica e dei consumi storici; tipologia caldaia (B a camera aperta C a camera stagna); tipo di alimentazione; individuazione del tipo di fluido termovettore; verifica anno d’istallazione impianto; verifica della potenza nominale; potenza a carico intermedio; verifica del rendimento a carico normale e al 30% del carico normale; etc., verifica impianto termico: tipo di distribuzione(orizzontale per piano o a colonne montanti); posizionamento, materiali, stratigrafia, diametro, lunghezza e tipo di isolamento tubi; calcolo  trasmittanza lineica tubazioni; verifica potenza elettrica degli eventuali ausiliari; verifica zona e parete dei radiatori; verifica stratigrafia nicchia in pareti dei termosifoni; verifica altezza camino; calcolo rendimento di distribuzione per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria; verifica e conteggio di eventuale sistema contabilizzazione del calore; verifica eventuali valvole termostatiche; verifica dati di eventuale sistema di ventilazione forzata; verifica dati eventuale accumulo termico; verifica tipologia di bruciatore; verifica della durezza dell’acqua di alimentazione del generatore termico; verifica dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione; verifica eventuale presenza di sistema di tele gestione dell’impianto; verifica dati eventuale pompa di calore (consumi, SCOP, SEER); verifica sistema fotovoltaico (tipo di pannello: Mono, Poli, Amorfo, Superficie in mq, Inclinazione, Orientamento); verifica dati eventuale solare termico per acqua calda sanitaria (Non vetrato, Vetrato, Sottovuoto, Evacuazione, Superficie in  mq, Inclinazione Orientamento);
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T. da 4h a 8h (in proporzione all’estensione dell’edificio/difficoltà incontrate)
ART.3
TERZA FASE
- Sviluppo, dalla plamimetria cad, dei dati geometrici degli ambienti, superficie utile, volume riscaldato, del volume non riscaldato, delle altezze locali, delle superfici esterne che racchiudono il volume lordo riscaldato; delle superfici non disperdenti, calcolo rapporto s/v, individuazione zone termiche; individuazione delle dimensioni dei balconi e degli aggetti,
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T. da 2h a 4h (in proporzione all’estensione dell’edificio/difficoltà incontrate)
ART.4
QUARTA FASE
- Verifica dell’eventuale aggiornamento della normativa di riferimento;
- Individuazione gradi giorno località e zona climatica, temperatura esterna, U.R. esterna, velocità del vento, numero giorni periodo riscaldamento, numero ore riscaldamento funzionamento massimo/giorno, temperature medie mensili, umidità media mensile in %, irradiazione solare sui vari punti cardinali, individuazione proprietà termo fisiche del terreno su cui sorge l’edificio, individuazione coefficiente di protezione dal vento;
- Calcolo trasmittanza di tutte le superfici opache e trasparenti;
- Capacità termica dell’edificio, sfasamento ed attenuazione in regime dinamico;
- Calcolo Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione;
- Calcolo Apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente;
- Calcolo Apporti gratuiti interni;
- Calcolo Rendimento globale medio stagionale;
- Calcolo EPi [kWh/m2anno,per edifici residenziali] (Indice Energia Primaria per il Riscaldamento Invernale);
- Calcolo EPacs, (indice energia primaria per la produzione di acqua calda sanita-ria);
- Calcolo EPgl (indice energia primaria globale);
- Rischio formazione di condensa delle superfici opache;
- Calcolo emissioni di CO2;
- Verifica applicazione tabelle limite in vigore.
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T. 4h
ART.5
QUINTA FASE
- Calcolo prestazione energetica raggiungibile e raccomandazioni al cliente: Miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni. Descrizione ed analisi dei possibili provvedimenti per il miglioramento della prestazione energetica, comprensivo di costi di intervento e ammortamento nel tempo;
-  Classificazione energetica dell’edificio;
-  Redazione Attestato Qualificazione/Certificazione Energetica;
- Trasmissione dell’attestato di prestazione energetica (ASPE) all’ufficio regionale di competenza sul territorio, all’Ente comunale e consegna al Cliente della ricevute di trasmissione.
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T. 3h
ART.6
SESTA FASE
- Verifiche finali sui risultati di calcolo
T. 2h
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Tempo Totale in ore: da 18h a 27h
ART.7
L’utilizzo di eventuali software non esime il professionista dalla responsabilità dei risultati di calcolo e degli elaborati prodotti, che resta PERSONALE, per cui si ritiene sempre doveroso svolgere una verifica manuale della prestazione, precisando che il calcolo va sempre validato ed asseverato da professionista esperto ed abilitato. Il tempario considera il tempo necessario allo svolgimento dell’APE mediante l’utilizzo di un software oltre al tempo necessario per le relative verifiche a cura del professionista.
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Con l’analisi proposta si ritiene facilitare il rapporto tra committenza e professionista incaricato affinché vi fosse fin da subito una chiara esposizione dell’onorario, anche in considerazione dei tempi e della complessità degli elaborati professionali che richiede la stesura di tale documentazione.
 
Impostando il prezzo orario si ricava il prezzo corretto ed esatto della prestazione, al netto dei costi, degli ammortamenti software e dei corsi di aggiornamento.
ART.8
VISTO E CONSIDERATO CHE : IL DECRETO PARAMETRI-BIS (DM 143/2013)[1] stabilisce che le vacazioni dei professionisti del ramo tecnico debbano essere retribuite da un  minimo di 50 €/ora a un massimo di 75/ora.
VISTO E CONSIDERATI
a)            i tempi necessari all’espletamento della prestazione e di tutte le attività ad essa rigorosamente annesse;
b)            il background formativo-culturale necessario a svolgere le attività;
c)             i costi di gestione di uno studio professionale; l’acquisto di software e relativi aggiornamenti periodici, l’acquisto di hardware e relativi aggiornamenti, l’acquisto di consumabili;
d)            i corsi di aggiornamento professionale e relativo dispendio di tempi e costi non retribuiti, libri di settore, riviste di settore, etc.;
e)            la mancata continuità temporale degli incarichi del lavoratore autonomo;
f)             i tempi impegnati per assolvere la prestazione, che portano necessariamente alla rinuncia ad altri lavori;
g)            che i compensi devono coprire l’eventuale malattia, e l’infortunio; le giuste ferie;  la pensione di vecchiaia;
l)             vista l’incertezza del reale introito;
m)           le indennità di rischiosità d’errore, sia sotto il profilo civile che penale,
n)            le responsabilità nei confronti della collettività.
 
la Federazione Nazionale ritiene congruo con la dignità di categoria il calcolo della vacazione sulla base di € 75/ora.
La stessa Federazione ritiene altresì che tariffe orarie inferiori a 40% della vacazione siano rappresentative di una ANOMALIA,
E’ DA CONSIDERARSI ANOMALA e DUNQUE PERICOLOSA AI FINI DELLA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE, NONCHÉ AI FINI DELLA VIOLAZIONE DELLE LEGGI FISCALI, UNA TARIFFA INFERIORE a 45 EURO/ORA,
ritenendo che tale somma rappresenti il prezzo minimo di congruità e di coerenza con cui è possibile far fronte alla sommatoria dei punti di cui al presente art. 8 per una quota e per l’altra quota rappresenti il minimo compenso compatibile con la dignità di PROFESSIONISTA ai sensi dell’art. 2233 codice civile e della dignità di lavoratore ai sensi dell’art.36 della Costituzione italiana.
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ART.9
PRESO ATTO DEL TEMPARIO SU ESPOSTO, SI AVVERTONO :
gli Organismi statali o para statali deputati al controllo ai sensi dell’art.12 DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013,
le Commissioni Disciplinari degli Ordini territoriali, DPR 7/08 2012 , n. 137
gli organismi di controllo fiscale (G.d.F. e agenzia delle entrate)
 
CHE ove venissero a conoscenza dell’applicazione di tariffe ORARIE inferiori al 40% rispetto ai disposti di legge di cui decreto 143, che stabiliscono in € 75 l’ora di vacazione, OVVERO  INFERIORE a 45 EURO/ORA,[2]
È DOVEROSO E PLAUSIBILE RITENERE :
a) che la prestazione del professionista assuma alta probabilità che sia errata, insufficiente, scadente ed irrispettosa della normativa tecnica, e/o fiscale, dunque dannosa e pericolosa per la committenza e per la collettività; e dunque INADEGUATA A STANDARD PRESTAZIONALI RITENUTI NORMALI, di frequente resa per effetto di un cd “copia incolla”.
a) che il professionista leda la dignità del lavoratore;
b) che il professionista leda la dignità di categoria professionale;
c) che il professionista contravvenga i disposti del codice civile art.2233;
d) che il professionista leda contravvenga l’art. 36 della costituzione italiana;
e) che la prestazione possa essere resa come sfruttamento del lavoratore professionista (“manovalanza intellettuale”)art. 603 bis codice penale;
f) che il lavoro del professionista possa contravvenire l’art. 28 del D.lgs. 10.09.2003 n. 276 configurandosi come attività di somministrazione di lavoro fraudolenta;
g) che il professionista possa contravvenire i disposti dei Nuovi Codici Deontologici degli architetti e degli ingegneri depositati presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
per tutte le motivazioni su esposte
ART.10
IN TAL CASO SI RITIENE NECESSARIO SI SVOLGA UN CONTROLLO DELLA PRESTAZIONE, DELLA FISCALITÀ E DEL COMPORTAMENTO DEONTOLOGICO DEL PROFESSIONISTA NONCHÉ UN CONTROLLO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELLA COMMITTENZA.
 
IL CONTROLLO SULLA PRESTAZIONE
potrà essere di 1°livello (controllo del calcolo) e di 2° livello(controllo del calcolo e controllo/verifica ispettiva da realizzare in campo, presso la sede del certificatore e presso gli edifici oggetto di certificazione).
IL CONTROLLO SUL PROFESSIONISTA
potrà essere di tipo fiscale ovvero sulle sue fatturazioni e deontologico, da effettuarsi dalla commissione disciplinare del suo ordine provinciale e ove sussistano le condizioni applicare la sanzione fiscale prevista per i professionisti oltre alla sanzione disciplinare, che può variare a seconda della gravità (dal semplice richiamo scritto alla sospensione dalla attività professionale per un termine da definirsi).
IL CONTROLLO AL COMMITTENTE
preso atto della responsabilità “in eligendo”, considerando le velleità speculative di taluna committenza, cagionata dal soprannumero di professionisti dell’area tecnica, visto è considerato che il consumo dichiarato nelle certificazioni è un presupposto di carattere oggettivo legato a specifiche caratteristiche degli edifici ed è parte integrante dell'atto pubblico, visto che tale parametro influisce sul prezzo di vendita o di affitto dell’immobile, si ritiene, in caso di errori macroscopici dell’APE, riferiti ai criteri di formazione del calcolo, sia legittimo ipotizzare un illecito accordo tra professionista e venditore, con lo scopo di massimizzare i profitti.
Si ritiene ancora
che in caso di errore rispetto ai parametri tabellati di cui la legge FINANZIARIA 2007 (legge n. 296/2006) quando prevista una detrazione fiscale avente come oggetto gli interventi di risparmio energetico, il committente restituisca allo Stato, il 55% o il 65% di detrazione ipref, oltre ad essere gravato da sanzione amministrativa.
Che in caso di compra-vendita o di locazione degli edifici, ove risultasse l’edificio alienato o locato con parametri energetici inferiori e meno performanti di quelli allegati all’atto o al contratto di locazione, al compratore o all’inquilino debba spettare una somma proporzionale al minor valore dell’edificio in considerazione del maggior dispendio energetico che negli anni conseguirà, restituzione da calcolarsi di volta in volta in rapporto alla tipologia e alla quantità di energia dispersa in kwh m2/anno.
 
 
ART.11
Si stimolano i professionisti del settore che fossero a conoscenza diretta di prestazioni effettuate in spregio della normativa ad effettuare le dovute segnalazioni PRESSO GLI ORGANI DI CONTROLLO in tutte le province italiane !
ART.12
Affinché il metodo sia massimamente diffuso, assimilato e metabolizzato dai professionisti e dalla committenza, si valuta che possa essere proficuamente applicato solo dopo mesi 6 (sei) dalla sua diffusione ufficiale attraverso i canali degli ordini territoriali provinciali, nonché attraverso la Fnailp.
 
Certi di aver realizzato un utile strumento per verifiche fiscali, deontologiche, tecniche amministrative a vari livelli, si porgono distinti saluti.
 
 
Su proposta della Federazione Nazionale Architetti ed Ingegneri
Liberi professionisti
FNAILP


[1] il DM 140/2012 deve “intendersi abrogato in quanto il DM 55/2014 regolamenta ex novo l’intera materia dei compensi  con una disciplina di nuovo conio (cd. abrogazione implicita) e, là dove non conferma disposizioni che erano presenti nel DM del 2012, mette mano ad una precisa scelta legislativa che prevale sulla precedente (abrogazione tacita) ” per cui anche per il lavori privati è lecito utilizzare il decreto parametri bis.
[2] Il professionista deve dimostrare di aver svolto le azioni-mansioni-prestazioni obbligatorie su riportate, dall’art.1 all’art.6,  utilizzando un tempo compatibile con quello indicato negli stessi articoli.
Qualora si evidenziasse una discrepanza con il metodi proposto, ovvero ove la sommatoria del tempi utilizzati per espletare gli incarichi di APE siano vistosamente incompatibili con il tempario si devono svolgere controlli su prestazione, professionista e committenza.
 
 
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